No, i giochi da tavolo sono sprovvisti di una forma specifica di tutela.
Sono apparentemente sforniti di qualsiasi tutela, anzi, visto che la legge sul diritto d’autore non li contempla espressamente tra le opere protette e la normativa sui brevetti (addirittura) li esclude espressamente.
Un gioco da tavolo, però, resta un’opera creativa, un frutto dell’inventiva che come tale merita tutela.
Esistono differenti soluzioni per proteggere le diverse parti di un gioco.
Per esempio si può brevettare il piano del gioco (il c.d. “tabellone”) e gli strumenti che servono al suo funzionamento (tecnico-estetico), se ve ne sono, purché rispondano ai requisiti di novità, originalità e industrialità. In tal caso, però, la tutela sarà vincolata alla forma scelta.
Il nome del gioco, inoltre, può essere tutelato attraverso la registrazione del marchio, elemento di grande forza quando si deve proteggere un’idea.
Al contrario, metodi e principi matematici alla base dei giochi da tavolo non sono brevettabili in Italia e in Europa.
Il vero problema, comunque, resta l’efficacia concretadella tutela, come insegna il celebre caso Scrabble contro Scarabeo (l’editore del primo portò in Tribunale Aldo Pasetti, autore del secondo, con l’accusa di plagio).
Il giudice di seconde cure definì la controversia a favore di Pasetti, dunque negando il plagio, sulla scorta dell’ormai famoso assunto: “l’oggetto del diritto d’autore non consiste nelle idee espresse nell’opera, ma nella forma data all’idea; forma che, adeguandosi alle esigenze espressive proprie dei diversi campi dell’attività creativa, reca, essa sola, l’impronta della particolare personalità intellettuale dell’autore.” (Corte d’Appello di Milano, 17 marzo 1963, in Diritto d’autore, 1963, p. 496).
Giurisprudenza sul concetto di “creatività”: Cass. Sent. n. 8597/2003, Cass. Sent. n. 5089/2004 e n. 20925/2005.