Vi sono casi in cui la mediazione è obbligatoria per legge, ma un avvocato che non tenti di mediare a prescindere da ciò è (nel migliore dei casi) un professionista miope.
La mediazione, intesa come composizione stragiudiziale di una lite, è quasi sempre preferibile allo strumento processuale.
È un dato di fatto. Nel secondo caso si paga (a caro prezzo) per un servizio il cui esito non è (quasi mai) certo e che – soprattutto – non dipende solo dall’avvocato. I frutti di tale operato, per finire, giungeranno spesso in tempi sconvenienti (leggi: dopo attese interminabili).
Insomma si acquista un prodotto obsoleto, costoso e spesso insoddisfacente.
Al contrario, con un buon accordo si giunge a una soluzione rapida e produttiva.
Ma allora perché si fa ancora causa?
Spesso per le motivazioni sbagliate e perché il professionista che avrebbe dovuto consigliarci meglio non lo ha fatto.
Se lo stimolo che ci porta nelle aule di giustizia è “avere ragione”, “avere ciò che mi spetta” o “perché è giusto”, il disastro è assicurato al 99,9%.
Lo strumento processuale deve essere l’ultima spiaggia, il mezzo residuale.
Ciò è ancora più vero per le imprese.
L’imprenditore che abbia avuto la disgrazia di trovarsi nelle pastoie della giustizia ha imparato bene a tenersi alla larga dagli uffici in cui viene amministrata.
Gli strumenti del diritto devono essere attivati con tempismo e solo sulla base di una giusta anamnesi dei fatti e delle parti coinvolte (tenuto conto della loro natura, della loro concreta solvibilità e degli interessi in gioco).
La riforma Cartabia ha reso ancora più appetibile la mediazione (attenzione: scegliere la mediazione non significa precludersi l’eventuale ricorso agli strumenti processuali).
I numerosi vantaggi riguardano:
–tempistiche;
–informalità;
–modernità (modalità telematica);
–efficacia (l’accordo è un titolo esecutivo, cioè il presupposto per l’esercizio di qualsiasi azione finalizzata a dare attuazione ai diritti in esso riconosciuti);
–economicità (costi contenuti, esonero dal pagamento dell’imposta di registro e crediti di imposta).
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151.